giovedì 15 ottobre 2009

Commissione ambiente 12/10/09: Piano Casa

Il Piano casa della regione lombardia, come descritto in questi due post (1, 2) è stato recepito dal comune come segue:

Proposta di Delibera della giunta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Viste le premesse che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabile di Servizio competenti in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; Richiamato l’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000; Per propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs n. 267/00 e degli artt. 7 e 8 dello Statuto;

Punto 1 e 2 della delibera




1) di approvare il presente provvedimento, per le motivazioni espresse in premessa che qui si danno integralmente riportate e trascritte ai fini dell’applicazione dei disposti di cui alla Legge Regionale n° 13/2009 ’Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia’;

2) che dall’applicazione della Legge (art. 5 comma 6) , vengano escluse le seguenti le aree del territorio comunale:

- aree destinate dal vigente P.R.G. a “verde pubblico quartierale e urbano” di livello comunale, contraddistinte come subaree F2/c, ivi comprese, tra esse, quelle soggette a decadenza dei vincoli di legge;
- aree destinate a verde territoriale “F3”, fatta salva autorizzazione della Provincia di Varese in superamento degli effetti prescrittivi del P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale);
- aree soggette a vincolo di inedificabilità parziale o totale, in base a sopravvenute disposizioni di pianificazione attuativa e urbanistica (mediante cioè l’assunzione formale da parte dell’Organo comunale competente di provvedimenti deliberativi);
- aree ricadenti nei Centri Storici di Busto Arsizio, di Sacconago e di Borsano, coincidenti con il sedime degli edifici “campiti” e/o “bordati” in nero sulle tavole in scala 1:1000 del vigente Piano Regolatore Generale ed aree esterne ai Centri Storici, su cui insistono edifici “campiti” e/o “bordati” in nero sulle tavole in scala 1:5000 del vigente Piano Regolatore Generale;
- aree su cui insistono edifici di interesse storico, artistico e ambientale di cui all’allegato sub “A” dell’art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale;
- aree ricedenti nel perimetro del Centro Direzionale- Programma Attuativo del “Polo urbano integrato di Busto Arsizio” ex L.R. 10/99; (Zona delle Nord)
- aree comprese nelle subaree D1 della Zona Industriale di Sacconago, ricadenti all’interno del perimetro del vigente Piano per gli Insediamenti Produttivi;
- aree assoggettate a Piani Attuativi, comunque denominati, e Programmi Integrati di Intervento adottati e/o approvati prima dell’entrata in vigore della Legge Regionale 13/09;

L'assessore spiega che i piani attuativi e di intervento, vengono esclusi perché, sono delle trattative negoziali. Questi vanno ad individuare degli standard di qualità che devono essere fatti dagli operatori. Se si concedesse il piano casa si perderebbero gli eventuali standard. Rosa espone delle perplessita sul fatto che alcune zone verdi vengono citate e altre no:


Punto 3 e 4 della delibera




3) che per le prescrizioni relative agli spazi a verde si rimanda all’applicazione, su tutto il territorio cittadino, dei contenuti specifici dell’allegato 1 alla Deliberazione di Giunta Regionale n° VIII/010144 del 7.08.2009 recante “Criteri relativi alla qualificazione degli insediamenti attraverso la realizzazione di spazi verdi (ex art.3, comma 6, L.R. 13/2009)”.
4) che i parcheggi privati dovranno garantire, sulle aree di proprietà, una superficie non inferiore a 1mq/10mc ;

Punto 5 della delibera




5) che il Comune, con il presente provvedimento, dispone di riconoscere le riduzioni del Contributo di Costruzione (oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e smaltimento rifiuti, costo di costruzione) come segue:

- riduzione del 30% per interventi di riutilizzo del patrimonio edilizio esistente (art. 2, L.R. 13/09) con destinazione finale di tipo residenziale o a prevalente destinazione residenziale (con presenza di terziario direzionale o commerciale di vicinato non superiore al 35% del volume eventualmente incrementato ) nonché per i casi di ampliamento di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) e b);
- riduzione del 30% per interventi di ristrutturazione , ampliamento e adeguamento tecnologico mirati al risparmio energetico ed al rispetto dell’ambiente, di insediamenti produttivi esistenti la cui attività sia cessata prima dell’entrata in vigore della L.R 13/09, a condizione che la destinazione d’uso produttiva venga riconfermata e mantenuta in solido (art. 3, comma 5, L.R. 13/09);
- riduzione del 30% per l’attuazione degli interventi di cui, rispettivamente, all’art. 3, comma 3, primo periodo ed all’art. 3, comma 4, solo nel caso in cui la volumetria esistente venga riconfermata senza incrementi;


Punto 6 della delibera




6) che l’attuazione degli interventi previsti dalla Legge Regionale 13/09 per gli ambiti assoggettati a pianificazione attuativa dovrà comportare per i soggetti interessati il concorso ai fabbisogni urbanizzativi indotti (la cessione di aree al Comune per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria dovrà avvenire, previa impegno sottoscritto, con apposito provvedimento formale entro e non oltre 180 giorni dalla data di inizio lavori a pena di decadenza dei titoli abilitativi nel frattempo formatisi con procedura di Denuncia di Inizio Attività);


Punto 7 della delibera




7) che l’attuazione di interventi edificatori assoggettati al disposto di cui al precedente punto 6) del presente provvedimento, dovrà garantire il reperimento “in loco” di superficie da destinare a verde pubblico pari almeno al 10% della superficie dell’area di intervento, ricorrendo alla facoltà di monetizzare i residuali standards indotti (questi ultimi pari cioè alla differenza tra i 26,5 mq./abitanti e il 10% della superficie dell’area di intervento);

Punto 8, 9 e 10 della delibera




8) che la sostituzione di edifici industriale e artigianali esistenti è ammessa nei limiti quantitativi di cui all’art. 3, comma 3, 1° periodo della L.R. 13/09, unicamente nelle subaree “D2/a” e “D2/b” del vigente Piano Regolatore Generale;

9) che i contenuti di cui al presente provvedimento sono rappresentati graficamente sui seguenti elaborati del vigente Piano Regolaratore Generale, qui allegati in copia e per estratto - fascicolati sotto la lettera “K” - a scopo puramente illustrativo:

– Tavola A/1, A/2, A/3 - “Zonizzazione, Classificazione aree a servizi, Piani esecutivi” - scala 1: 5000 - Tavola 23 – “Legenda degli elaborati grafici di PRG”
– Planimetrie dei Centri Storici di Busto Arsizio, Sacconago e Borsano – scala 1: 1000
– Estratto dell’Allegato sub. “A” (Edifici di interesse storico, artistico, ambientale) all’art. 35 delle NTA del vigente PRG;

10) di dare mandato ai competenti uffici tecnici del 7° Settore di procedere all’applicazione dei disposti di cui al presente provvedimento.


ivan

Stay Tuned

Ps: stasera discussione in consiglio comunale

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